PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 4, quarto comma, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Con l'avviso orale il questore, quando la persona risulti pericolosa per l'integrità fisica o morale dei minorenni, può altresì imporre il divieto di possedere o, comunque, utilizzare, se resi disponibili da terzi, video fotocamere digitali e mezzi informatici o telefonici idonei all'accesso e alla navigazione nel world wide web»;

          b) all'articolo 5, il quarto comma è sostituito dal seguente:

      «Inoltre, può imporre tutte quelle prescrizioni che ravvisi necessarie, avuto riguardo alle esigenze di difesa sociale, e in particolare:

          a) il divieto di soggiorno in uno o più comuni, ovvero in una o più province;

          b) il divieto, quando la persona risulti pericolosa per l'integrità fisica e morale dei minorenni, di frequentare nella provincia di residenza i parchi giochi, i luoghi e i locali dedicati all'intrattenimento giovanile, quali impianti sportivi e ricreativi, edifici scolastici, sale giochi o di video games, internet point e internet café, circhi equestri, multisale cinematografiche, luna park, tassativamente indicati nel provvedimento, e le zone a tali siti adiacenti e specificatamente indicate;

          c) il divieto di accompagnarsi con persone minori di anni quattordici, anche se legate da rapporto di parentela»;

          c) all'articolo 9, comma 2, dopo le parole: «con l'obbligo o il divieto di soggiorno» sono inserite le seguenti: «ovvero

 

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con i divieti di cui al quarto comma dell'articolo 5 imposti alla persona che risulta pericolosa per l'integrità fisica e morale dei minorenni».

Art. 2.

      1. All'articolo 19, primo comma, della legge 22 maggio 1975, n. 152, come modificato dall'articolo 13 della legge 3 agosto 1988, n. 327, le parole: «nell'articolo 1, numeri 1) e 2), della legge 27 dicembre 1956, n. 1423» sono sostituite dalle seguenti: «nell'articolo 1, numeri 1) e 2), nonché alle persone indicate nel medesimo articolo, numero 3), qualora risultino pericolose per l'integrità fisica e morale dei minorenni, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni».